diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1472 del 02/11/1998 Ud. (dep. 04/02/1999) Rv. 213451 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI | Riferibilità delle garanzie alle sole conversazioni che attengono alla funzione difensiva - Necessità - Esclusione delle conversazioni costituenti esse stesse reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213451-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI

L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, a tutte le conversazioni che si effettuino nel domicilio del difensore indipendentemente dal loro nesso con la funzione esercitata né a quelle conversazioni che integrino esse stesse reato. (Nella specie la intercettazione era stata attivata nello studio di un professionista con riferimento a conversazioni, estranee all'esercizio della funzione difensiva, integranti il reato di favoreggiamento personale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)