Sez. 6, Sentenza n. 34065 del 04/07/2006 Cc. (dep. 11/10/2006) Rv. 234865 - 01
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTĂ€ - INTERCETTAZIONI | Divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni di difensori - Limiti - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTĂ€ - INTERCETTAZIONI
Il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni di difensori, previsto dall'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., ha per oggetto soltanto conversazioni o comunicazioni inerenti alla funzione difensiva, individuabili, ai fini della loro inutilizzabilitĂ , anche a seguito di una verifica successiva all'eventuale captazione che non sia stata disposta nei confronti del difensore in quanto tale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili, ai fini dell'identificazione del presunto responsabile di un reato, la cui utenza telefonica cellulare era stata sottoposta ad intercettazione, elementi tratti da una conversazione del medesimo soggetto con quello che era il suo difensore in un procedimento civile, trattandosi di elementi non attinenti alla funzione difensiva di cui il legale era stato investito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)