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Sez. 1, Sentenza n. 13863 del 24/09/2002 (Rv. 557532 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione - Presupposti.
Stato
decisa il 2002-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557532-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il giudice adito con la domanda di revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1979, n. 898, non è chiamato alla pura e semplice rideterminazione della misura dell'assegno stesso sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 della medesima legge, bensì a valutare se siano sopraggiunte circostanze di tale portata da rendere giustificata la revisione dell'assetto realizzato con il precedente provvedimento; ne consegue che la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione, stabiliti dall'art. 5 cit., può essere presa in considerazione soltanto dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1979 num. 898 art. 5, Legge 01/12/1979 num. 898 art. 9, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)