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Sez. 1, Sentenza n. 12010 del 26/11/1998 (Rv. 521139 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione - Presupposti e criteri.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521139-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In sede di revisione dell'assegno di divorzio non deve essere compiuta una nuova determinazione della misura dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, in quanto il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi (contenuto nell'art. 9 della stessa legge) implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)