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Sez. 1, Sentenza n. 3018 del 13/02/2006 (Rv. 590735 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione - Presupposti - Accertamento - Criteri - Diminuzione di reddito dell'obbligato - Carattere eventualmente transitorio della variazione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590735-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il provvedimento di revisione delle condizioni del divorzio relative ai rapporti economici tra ex coniugi postula non soltanto l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica ad immutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti da compiersi con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno divorzile, rivolto ad assicurare, in ogni tempo, la disponibilità di quanto necessario al godimento di un tenore di vita adeguato alla pregressa posizione economico-sociale dell'ex coniuge, sulla base di una valutazione comparativa della rispettiva situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato, e, con riguardo alla valutazione relativa alla modifica in senso riduttivo della situazione reddituale del coniuge obbligato, nessuna incidenza può riconoscersi al possibile carattere transitorio della riduzione, essendo l'aprezzamento del giudice necessariamente collegato a dati di fatto incontrovertibili e non potendo ancorarsi a circostanze del tutto ipotetiche. (Nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione con la quale la Corte di merito aveva respinto il reclamo contro il decreto del tribunale che aveva ridotto la misura dell'assegno divorzile in considerazione del venir meno degli emolumenti dell'attività libero-professionale di consulenza dell'obbligato, senza tener conto della circostanza, dedotta dalla ricorrente, che l'elevata capacità professionale dell'ex coniuge e la sua età gli avrebbe presumibilmente consentito la ripresa di detta attività professionale, cessata, secondo la beneficiaria dell'assegno divorzile, solo temporaneamente).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)