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Sez. L, Sentenza n. 339 del 15/01/1981 (Rv. 410794 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - STABILITA DEL RAPPORTO E CONSEGUENTE DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI - PER I DIRIGENTI - FONDAMENTO ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410794-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - STABILITA DEL RAPPORTO E CONSEGUENTE DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI - PER I DIRIGENTI - FONDAMENTO ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALE.*

Per i dirigenti la stabilita del rapporto che permette il decorso della prescrizione dei crediti durante il decorso di tale rapporto puo risultare soltanto da norme negoziali (individuali o collettive) in quanto a questa categoria di lavoratori non giovano i vincoli apportati alla facolta di recesso del datore di lavoro dalla legge 15 luglio 1966 n 604 o l'ordine di reintegrazione previsto dall'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 e cio a norma dell'art 10 della citata legge n 604 del 1966.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)