Sez. L, Sentenza n. 3304 del 19/05/1986 (Rv. 446282 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL CORSO DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - STABILITÀ DEL RAPPORTO MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL CORSO DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - STABILITÀ DEL RAPPORTO MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Per i dirigenti, ai quali, ai sensi dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, non giovano - anche dopo l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970 n. 300 - i vincoli apportati alla facoltà di recesso del datore di lavoro dalla citata legge n. 604 del 1966, la stabilità del rapporto di lavoro, che permette il decorso delle prescrizioni brevi dei crediti dei lavoratori in pendenza di tale rapporto, può risultare soltanto da norme (individuali o collettive) che vincolino l'anzidetta facoltà di recesso del datore di lavoro secondo il paradigma giuridico delle menzionate leggi del 1966 e del 1970. (V 3062/83, mass n 427970; (V 339/81, mass n 410794; (V 1922/80, mass n 405545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)