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Sez. L, Sentenza n. 3062 del 04/05/1983 (Rv. 427970 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - STABILITÀ DEL RAPPORTO E CONSEGUENTE DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI - PER I DIRIGENTI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427970-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - STABILITÀ DEL RAPPORTO E CONSEGUENTE DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI - PER I DIRIGENTI - DECORRENZA.*

Il rapporto di lavoro dei dirigenti non è presidiato dalle garanzie di stabilità apprestate dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 e, pertanto, in pendenza dello stesso non può avere inizio il decorso delle prescrizioni brevi di cui agli artt. 2948 n. 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ.. (Conf 339/81, mass n 410794).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)