Sez. 5, Sentenza n. 14104 del 11/06/2010 (Rv. 613639 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Disciplina ex legge n. 689 del 1981 - Applicabilità delle disposizioni della legge n. 241 del 1990 sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Nei procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al "minimum" prescritto dall'anzidetta normativa generale. (Fattispecie relativa a sanzione amministrativa irrogata per violazione del divieto di costruzione di manufatti in prossimità della linea doganale, ex art. 19 del d.lgs. n. 374 del 1990).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/09/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)