diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 703 del 15/01/2019 (Rv. 652499 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | TARSU - Rifiuti da imballaggi terziari - Regime - Fondamento - Imballaggi secondari - Onere della prova in capo all'operatore economico - Oggetto - Conseguenze - Riduzione tariffaria.
Stato
decisa il 2019-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652499-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari non possono essere assimilati dai Comuni a quelli urbani perché sono oggetto di un regime speciale fondato sul divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sicché, essendo previsto per gli imballaggi secondari l'esonero dalla privativa comunale ove sia provato l'avviamento a recupero (art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis"), l'operatore economico ha l'onere di dimostrare il conferimento degli stessi ai soggetti autorizzati giovandosi, in tal caso, non già della riduzione della superfice tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali, bensì del diritto alla riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 58, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 59, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 67 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 14, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 20, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 14, DPR 27/04/1999 num. 158 art. 7 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)