Sez. 5 - , Sentenza n. 4960 del 02/03/2018 (Rv. 649761 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Rifiuti da imballaggi terziari e secondari - Rifiuti solidi urbani - Assimilabilità - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari, ove non sia stata attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani, ma sono assoggettati ad una specifica disciplina che prevede il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, con la conseguenza che i regolamenti comunali che abbiano proceduto a tale assimilazione, avvalendosi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), devono essere disapplicati "in parte qua" dal giudice tributario, ferma restando, ai fini impositivi, la disciplina stabilita per i rifiuti speciali di cui all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 35, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 38, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 264, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)