Sez. 4, Sentenza n. 11325 del 27/11/1981 Ud. (dep. 22/12/1981) Rv. 151398 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - APPELLO - APPELLO INAMMISSIBILE NON RILEVATO DAL GIUDICE DEL MERITO - CASSAZIONE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - APPELLO - APPELLO INAMMISSIBILE NON RILEVATO DAL GIUDICE DEL MERITO - CASSAZIONE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO.*
Qualora il vizio di inammissibilità dell'impugnazione non venga rilevato dal giudice ad quem e siano accolti i motivi di gravame, con la riforma della prima sentenza, poiché si versa in tema di impugnazioni, la Competenza a decidere sull'ammissibilità o meno del gravame spetta alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 524 n. 3 cod. proc. pen., la quale, se realmente sussistente, deve dichiararla di ufficio. (V. Mass. N. 145304 anno 1980 e massime ivi citate; mass. N. 147088 anno 1980; mass. 146522 anno 1980 e massime ivi citate: trattasi di giurisprudenza costante consolidata sul punto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)