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Sez. 2, Sentenza n. 11669 del 11/01/1980 Ud. (dep. 08/11/1980) Rv. 146522 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - CASSAZIONE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO NON DICHIARATO DAL GIUDICE A QUO O DAL GIUDICE AD QUEM - RILEVABILITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1980-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146522-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - CASSAZIONE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO NON DICHIARATO DAL GIUDICE A QUO O DAL GIUDICE AD QUEM - RILEVABILITA - EFFETTI.*

Le cause di inammissibilita dell'appello, originarie o sopravvenute, inficiano alla radice l'impugnazione senza possibilita di sanatoria alcuna. Pertanto, anche se non sono state rilevate dal giudice a quo o da quello ad quem, devono essere rilevate d'ufficio dalla Corte di Cassazione con il conseguente annullamento della sentenza d'appello e l'ordine di esecuzione di quella di primo grado. (giurisprudenza costante e consolidata: V ult MM 139561 anno 1978; 134640 anno 1976; 128058 anno 1974; 11231 anno 1969 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)