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Sez. 1, Sentenza n. 1704 del 27/02/1985 (Rv. 439664 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA, CONCORDATO) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - IN GENERE - INTEGRAZIONE O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI DEL BILANCIO CON METODO INDUTTIVO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439664-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA, CONCORDATO) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - IN GENERE - INTEGRAZIONE O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI DEL BILANCIO CON METODO INDUTTIVO - LIMITI.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetto tassabile in base a bilancio, il potere dell'ufficio di procedere, anche induttivamente, alla integrazione o correzione delle impostazioni del bilancio medesimo deve essere riconosciuto, ai sensi e nel vigore dell'art. 119 terzo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, tanto nel caso di omissione, quanto in quello di inesatta indicazione di una determinata entrata, mentre resta a carico del contribuente, a norma del successivo art. 121, e sempreché l'ufficio abbia allegato e comprovato le ragioni giustificative dell'Esercizio del suddetto potere, di dimostrare l'inesistenza, in tutto od in parte, del reddito, ovvero la inesattezza delle correzioni od integrazioni apportate. (V 4013/81, mass n 414665).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)