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Sez. 1, Sentenza n. 6459 del 29/11/1988 (Rv. 460784 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE O BILANCIO - RECUPERO AD IMPONIBILE DI SPESE ENUNCIATE SUL BILANCIO - AMMISSIBILITÀ - PROVA DELLA EFFETTIVA SUSSISTENZA DELLE SPESE - ONERE A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
Stato
decisa il 1988-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460784-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE O BILANCIO - RECUPERO AD IMPONIBILE DI SPESE ENUNCIATE SUL BILANCIO - AMMISSIBILITÀ - PROVA DELLA EFFETTIVA SUSSISTENZA DELLE SPESE - ONERE A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetto tassabile in base a bilancio, e per il caso in cui l'amministrazione, ai sensi dell'art. 120 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, legittimamente ricorra ad accertamento sintetico dei redditi (nella specie, per omessa tenuta del registro di magazzino), l'accertamento medesimo può essere fondato anche sul recupero ad imponibile di spese enunciate nel bilancio, restando superata la presunzione di veridicità delle scritture contabili, mentre rimane a carico del contribuente, a norma dell'art. 121 del citato decreto, l'Onere di provare l'effettiva sussistenza di quelle spese e la loro deducibilità dall'imponibile. (V 1704/85, mass n 439664; (V 2234/83, mass n 427080).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 120, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)