Sez. 1, Sentenza n. 4013 del 19/06/1981 (Rv. 414665 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA) - ANALITICO (DETERMINAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI CON METODO INDUTTIVO - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI VERIDICITA DELLE SCRITTURE CONTABILI ED UTILIZZAZIONE DEL METODO INDUTTIVO PER LE POSTE CORRETTE OD AGGIUNTE - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - APPREZZAMENTO DELLA SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA) - ANALITICO (DETERMINAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI CON METODO INDUTTIVO - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI VERIDICITA DELLE SCRITTURE CONTABILI ED UTILIZZAZIONE DEL METODO INDUTTIVO PER LE POSTE CORRETTE OD AGGIUNTE - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - APPREZZAMENTO DELLA SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di accertamento a carico di soggetti tassabili in base a bilancio per la RM e nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario abbia proceduto all'accertamento con il ricorso al metodo induttivo analitico consentito dall'art 119 DPR 29 gennaio 1958 n 645 (tu delle imposte dirette), l'accertamento stesso deve ritenersi sufficientemente motivato circa le ragioni del superamento della presunzione di veridicita delle scritture contabili e della utilizzazione del criterio induttivo per le poste corrette od aggiunte, ove contenga l'indicazione delle singole voci di reddito omesse nel bilancio e l'individuazione sia pure sintetica dei fatti giustificativi, si da porre il contribuente medesimo in grado di apprendere gli elementi essenziali della pretesa fiscale e di esprimere adeguate contestazioni. L'apprezzamento circa la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento tributario, comportando l'interpretazione di un atto amministrativo, e demandato istituzionalmente al giudice del merito e si sottrae al Sindacato del giudice di legittimita se fondato su motivazione logicamente adeguata e giuridicamente corretta. (V 6386/79, mass n 403114, sulla seconda parte; (V 3162/76, mass n 381939, sulla seconda parte; (Conf 1822/80, mass n 405430, sulla prima parte; (Conf 1503/80, mass n 405057, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)