Sez. L, Sentenza n. 1968 del 03/02/2004 (Rv. 569849 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Obbligo del datore di lavoro di effettuare la trattenuta sulla retribuzione della quota associativa sindacale - Fondamento normativo - Abrogazione - Fondamento attuale - Contrattazione collettiva - Lavoratori non aderenti - Ipotesi particolare di delegazione di pagamento al datore di lavoro - Configurabilità - Consenso del datore di lavoro - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Dopo l'abrogazione, ad opera del referendum dell'11 giugno 1995, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970, è venuto meno l'obbligo ex lege per il datore di lavoro di operare, sulla base di una mera richiesta del lavoratore dipendente, la trattenuta sulla retribuzione della quota associativa sindacale a favore della associazione sindacale di appartenenza; tale obbligo può fondarsi attualmente solo sulla autonomia contrattuale, espressa nella contrattazione collettiva, e non è automaticamente estensibile in favore dei lavoratori non iscritti ai sindacati firmatari; tali lavoratori potranno ottenere dal datore di lavoro la trattenuta in favore della propria associazione sindacale solo in forza di un accordo (inquadrabile nella delegazione di pagamento e necessariamente prevedente il consenso del datore di lavoro) e non sulla base di una determinazione unilaterale, dovendosi escludere la configurabilità di una peculiare ipotesi di cessione di credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1270, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)