Sez. 1, Sentenza n. 6387 del 17/05/2000 (Rv. 536595 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - IN GENERE | Realizzazione attraverso una pluralità di distinti negozi - Ammissibilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - IN GENERE
Dall'analisi del modello delegatorio testualmente configurato dagli artt. 1268 - 1270 cod. civ. si desume che la delegazione può essere realizzata attraverso una pluralità di distinti negozi bilaterali ed unilaterali, dotati ciascuno di una propria causa, pur se tra loro finalisticamente collegati. Infatti, l'incarico delegatorio, come accordo tra delegante e delegato, non postula il consenso del delegatario; all'atto di assegnazione, come accordo tra delegante e delegatario, ben può rimanere estraneo il delegato; infine, la promessa del delegato, come atto unilaterale, si perfeziona con la relativa dichiarazione di volontà ed è efficace (art. 1334 cod. civ.) dal momento in cui perviene a conoscenza del delegatario (ed alla sua eventuale accettazione è connesso, dall'art. 1268, secondo comma, cod. civ., l'effetto del beneficio di escussione a favore del delegante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1270, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)