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Sez. U, Sentenza n. 6224 del 21/03/2006 (Rv. 589552 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie relative ai tributi di ogni genere e specie - Art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Carattere esclusivo - Tutela giurisdizionale del contribuente - Impugnazione di uno specifico atto impositivo - Necessità - Atti amministrativi generali - Cognizione del giudice tributario - Limiti - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie - Atto amministrativo generale in materia di tasse portuali di imbarco e sbarco delle merci.
Stato
decisa il 2006-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589552-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

È affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario la tutela del contribuente riguardo ai "tributi di ogni genere e specie", in base all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (e quindi anche in ordine alla tassa sulle merci sbarcate, imbarcate ed in transito nei porti italiani, di cui si controverte nella specie). Tale tutela, nondimeno, può svolgersi solo attraverso l'impugnazione di specifici atti impositivi dell'amministrazione finanziaria, nell'inammissibilità di ogni accertamento preventivo, positivo o negativo del debito di imposta, sia dinanzi alle commissioni tributarie, che dinanzi al giudice ordinario: ove manchi uno specifico atto impositivo, nella richiesta del cui annullamento consiste il "petitum" sostanziale idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice tributario, questo, in mancanza della "mediazione" rappresentata dall'impugnativa dell'atto impositivo, non può giudicare della legittimità degli atti amministrativi generali, dei quali può conoscere, "incidenter tantum" ed entro confini determinati, solo ai fini della disapplicazione nella singola fattispecie dell'atto amministrativo presupposto dell'atto impositivo impugnato (nella specie era stato impugnato davanti al giudice amministrativo un atto amministrativo generale, il decreto interministeriale ricognitivo e riassuntivo delle aliquote delle dette tasse portuali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)