Sez. L, Sentenza n. 2936 del 16/02/2004 (Rv. 570151 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ | Lavoratrice in godimento della c.d. indennità di disoccupazione ridotta all'inizio del periodo di astensione obbligatoria - Diritto all'indennità di maternità - Spettanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ
La disposizione dell'art. 17, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,(oggi confluita nell'art.24, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151) che riconosce alla lavoratrice il diritto alla indennità giornaliera di maternità qualora, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia disoccupata ed in godimento della relativa indennità, che, in tal caso, viene sostituita dalla predetta indennità di maternità, trova applicazione anche nella ipotesi in cui alla predetta data la lavoratrice goda dell'indennità di disoccupazione c.d. ridotta, di cui all'art.7 del d.l. n.86 del 1988, convertito nella legge n.86 del 1988 e successive proroghe.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 24/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)