Sez. L, Sentenza n. 21218 del 05/11/2004 (Rv. 577969 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ | Astensione obbligatoria con inizio dopo sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro - Lavoratrice in godimento dell'indennità di disoccupazione - Diritto all'indennità di maternità in luogo dell'indennità di disoccupazione per tutto il periodo di astensione - Sussistenza - Cessazione del diritto all'indennità di disoccupazione - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ
In tema di tutela delle lavoratrici madri, qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio decorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto, anziché all'indennità di disoccupazione, all'indennità di maternità per tutto il periodo previsto per l'astensione dal lavoro, anche se nel frattempo è scaduto il limite entro il quale avrebbe avuto diritto all'indennità di disoccupazione ove tale indennità non fosse stata sostituita dall'indennità di maternità.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)