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Sez. L, Sentenza n. 11082 del 10/11/1997 (Rv. 509704 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | A carico del Fondo Previdenza Marinara con decorrenza anteriore alla legge n. 222 del 1984 - Diritto alla pensione di inabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509704-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Il diritto alla pensione di inabilità a norma della legge 12 giugno 1984, n. 222 è escluso per coloro che pur trovandosi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere una qualsiasi attività lavorativa siano, anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, già titolari di pensione di invalidità, quale quella a carico del Fondo Previdenza Marinara, prevista dall'art. 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1967 num. 658 art. 15, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)