Sez. L, Sentenza n. 11108 del 12/12/1996 (Rv. 501267 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Assicurato in possesso del requisito sanitario per la pensione di invalidità ex art. 10 R.D.L. n. 636 del 1939 alla data della domanda amministrativa - Successivo aggravamento - Maturazione alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 dei requisiti per la pensione di inabilità - Richiesta giudiziale di pensione di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa - Accertamento del diritto alla pensione di invalidità sino alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 e della pensione di inabilità per il periodo successivo - Inammissibilità - Diritto all'unica pensione di invalidità secondo la normativa anteriore - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO
L'assicurato che, in possesso del requisito sanitario, abbia richiesto in sede amministrativa la pensione di invalidità nella vigenza del R.D.L. 14 aprile 1939, n.636, e che dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, agisca in giudizio per il riconoscimento della pensione di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (concludendo in tal senso in via principale e solo subordinatamente formulando domanda di riconoscimento della pensione di inabilità a norma della legge in ultimo cit.) non ha diritto di vedersi attribuita la pensione di invalidità per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, e la pensione di inabilità per quello successivo, ancorché, per l'aggravarsi dell'iniziale quadro patologico, alla data anzidetta egli si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Infatti, a norma dell'art. 12 di tale legge le disposizioni in essa contenute hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore, onde è esclusa sia la retroattività della nuova disciplina che l'ultrattività di quella previgente, e la loro applicazione dipende pertanto dal momento in cui si verificano gli eventi biologici da esse rispettivamente protetti(riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo, ovvero riduzione della capacità di lavoro nella stessa misura o permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)