Sez. L, Sentenza n. 2197 del 25/02/1995 (Rv. 490722 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Con decorrenza anteriore alla legge n. 222 del 1984 - Mutamento di titolo e diritto alla pensione d'inabilità - Ammissibilità - Esclusione - Pensione d'invalidità revocata e quindi ripristinata senza soluzione di continuità - Estensione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 2 e 12 della legge 12 giugno 1984 n. 222 (i quali, nella parte in cui escludono il mutamento di titolo di cui appresso, sono stati ritenuti costituzionalmente legittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1116 del 1988), è escluso il diritto alla pensione d'inabilità per coloro che, pur trovandosi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, siano già titolari di pensione d'invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta. L'indicata impossibilità di mutamento di titolo sussiste, pertanto, anche con riguardo a soggetto cui la pensione d'invalidità, attribuita con decorrenza anteriore alla legge suindicata, sia stata successivamente revocata e quindi ripristinata senza soluzione di continuità.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)