Sez. L, Sentenza n. 2601 del 27/04/1982 (Rv. 420454 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - AZIONE DI RILASCIO DEL FONDO PROMOSSA DALL'ACQUIRENTE CONTRO IL MEZZADRO - AZIONE DI RISCATTO ESERCITATA DA QUEST'ULTIMO CON ALTRO GIUDIZIO - IPOTESI DI SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - AZIONE DI RILASCIO DEL FONDO PROMOSSA DALL'ACQUIRENTE CONTRO IL MEZZADRO - AZIONE DI RISCATTO ESERCITATA DA QUEST'ULTIMO CON ALTRO GIUDIZIO - IPOTESI DI SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO - INSUSSISTENZA.*
Non ricorre l'ipotesi di sospensione necessaria del processo nel caso in cui l'acquirente di un fondo agricolo abbia agito contro il mezzadro per ottenere il rilascio del fondo stesso e il mezzadro abbia, a sua volta, promosso, con altro giudizio, Azione di riscatto a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, non essendo configurabile alcun contrasto tra l'eventuale sentenza che accolga la domanda di rilascio e l'altra che accolga la domanda di riscatto, dato che, quale unica conseguenza, l'acquirente, per effetto della seconda di tali sentenze, sarebbe costretto a restituire il fondo, consegnatogli dal mezzadro in ottemperanza della prima. (Conf 1273/73, mass n 363860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)