Sez. 3, Sentenza n. 2898 del 09/05/1985 (Rv. 440656 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - VENDITA DELL'IMMOBILE - ESERCIZIO DEL RISCATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DELL'AZIONE DI RECESSO PER NECESSITÀ - PREGIUDIZIALITÀ DEL GIUDIZIO DI RISCATTO - SOSPENSIONE NECESSARIA DELLA CAUSA DI RECESSO.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - VENDITA DELL'IMMOBILE - ESERCIZIO DEL RISCATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DELL'AZIONE DI RECESSO PER NECESSITÀ - PREGIUDIZIALITÀ DEL GIUDIZIO DI RISCATTO - SOSPENSIONE NECESSARIA DELLA CAUSA DI RECESSO.*
La controversia promossa dal conduttore di un immobile urbano adibito ad uso non abitativo nei confronti del terzo acquirente dello stesso, per fare accertare che il trasferimento del bene è avvenuto in violazione del proprio diritto di prelazione riconosciuto dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392, e, conseguentemente, per sentire affermare la propria sostituzione ex tunc nella posizione di detto acquirente (in relazione a dichiarazione di Esercizio del riscatto tempestivamente notificata entro sei mesi dalla trascrizione della compravendita ai sensi dello art. 39 dell'indicata legge), ha carattere pregiudiziale rispetto alla causa promossa da quell'acquirente per il recesso - per necessità - dal contratto di locazione, in quanto investe la pregressa Estinzione dell'azionata titolarità del rapporto di locazione per cumulo nel retraente delle qualità di conduttore e di proprietario- concedente. Pertanto, il giudice di quella seconda causa, cui risulti la pendenza dell'altra lite sul riscatto deve sospendere il processo, in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ.. (V 3690/82, mass n 421663; (V 6073/81, mass n 416865; (V 4569/80, mass n 408408; (V 4569/80, mass n 408407; (V 130/75, mass n 373304; (contra 2816/82, mass n 420677; (contra 2601/82, mass n 420454; (contra 1273/73, mass n 363860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)