Sez. U, Sentenza n. 8455 del 02/04/2008 (Rv. 602485 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Art. 3 del d.l. n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 1996 - Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Rimborso delle spese defensionali - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
La controversia concernente il rimborso delle spese defensionali, previsto, dall'art. 3 del d.l. n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 1996, per i soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché essa riguarda una situazione di diritto soggettivo nella quale non è implicata alcuna attività provvedimentale della pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)