Sez. 2, Sentenza n. 2269 del 09/04/1980 (Rv. 405941 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVATE DALLO EVENTO DANNOSO - OBBLIGAZIONE DELL'AUTORE DEL DANNO - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME EROGATE DAL DANNEGGIATO - NECESSITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVATE DALLO EVENTO DANNOSO - OBBLIGAZIONE DELL'AUTORE DEL DANNO - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME EROGATE DAL DANNEGGIATO - NECESSITA.*
Qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o a ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore, e pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. (Conf 1746/79, mass n 398107; (Conf 57/78, mass n 389352).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)