Sez. U, Sentenza n. 3287 del 03/06/1985 (Rv. 440953 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ELIMINAZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO A PROPRIE SPESE DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DEL RESPONSABILE - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ELIMINAZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO A PROPRIE SPESE DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DEL RESPONSABILE - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA.*
In tema di valutazione e liquidazione del danno da fatto illecito, qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto medesimo, l'obbligazione risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato nella sua originaria consistenza, e, pertanto, deve essere quantificata, pure in grado d'appello ed anche d'ufficio, adeguando l'ammontare degli indicati esborsi al mutato potere d'acquisto della moneta. (V 927/81, mass n 411450; (V 2269/80, mass n 405941).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)