diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3179 del 14/05/1981 (Rv. 413758 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL DANNO A SPESE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - RIVALUTAZIONE - RICHIESTA IN CORSO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413758-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL DANNO A SPESE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - RIVALUTAZIONE - RICHIESTA IN CORSO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*

Qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e quindi, il danneggiato, anche se abbia inizialmente richiesto il pagamento delle somme da lui sborsate e dei relativi interessi, puo sempre chiedere, in corso di giudizio, mediante una mera emendatio libelli, gli ulteriori danni conseguenti alla svalutazione monetaria, al fine di ottenere, nell'ambito della medesima istanza risarcitoria, la reintegrazione effettiva e totale del proprio patrimonio nella situazione economica precedente. (V 2269/80, mass n 405941; (V 1153/80, mass n 405123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)