Sez. 1, Sentenza n. 3031 del 15/02/2005 (Rv. 579515 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Girata per avallo - Promessa extracambiaria di garanzia personale - Sussistenza - Condizioni.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA
La sottoscrizione di un assegno bancario per avallo comporta che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale. Tuttavia, alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 cod. civ.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 29, Cod. Civ. art. 1937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)