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Sez. 1, Sentenza n. 8990 del 11/09/1997 (Rv. 507867 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AVALLO | Promessa extracambiaria di garanzia personale - Sussistenza - Condizioni - Mera sottoscrizione per avallo - Desumibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507867-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AVALLO

La sottoscrizione per avallo importa che la garanzia prestata dall'avallante non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e che la garanzia cessa se il titolo, su cui è apposta, perde il suo valore di cambiale. Alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile in via presuntiva dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 cod. civ..

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 35, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37, Cod. Civ. art. 1937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)