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Sez. 1, Sentenza n. 3018 del 02/05/1983 (Rv. 427939 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - APPOSIZIONE DA PARTE DEL FIDEIUSSORE DI FIRMA DI GIRATA SU ASSEGNO BANCARIO EMESSO DAL DEBITORE PRINCIPALE E CONSEGNATO AL CREDITORE - OPPOSIZIONE DELLA DECADENZA DELL'ATTORE AI SENSI DELL'ART. 1957 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427939-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - APPOSIZIONE DA PARTE DEL FIDEIUSSORE DI FIRMA DI GIRATA SU ASSEGNO BANCARIO EMESSO DAL DEBITORE PRINCIPALE E CONSEGNATO AL CREDITORE - OPPOSIZIONE DELLA DECADENZA DELL'ATTORE AI SENSI DELL'ART. 1957 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

La circostanza che il fideiussore, a rafforzamento ed in attuazione dell'assunta garanzia, apponga una firma di girata su assegno bancario emesso dal debitore principale e consegnato al creditore, non osta a che il fideiussore, convenuto dal creditore con Azione causale, possa invocare la decadenza dell'attore a norma dell'art. 1957 cod. civ., per non aver proposto domanda contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza, ove non si deduca e dimostri una sua rinuncia ad avvalersi della suddetta decadenza, non evincibile di per sè dall'indicata sottoscrizione dell'assegno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)