Sez. 3, Sentenza n. 7507 del 04/06/2001 (Rv. 547211 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie ovvero criterio equitativo - Eventuale applicazione congiunta - Facoltà discrezionale del giudice - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In materia di liquidazione del danno da invalidità permanente, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 - che, in quanto fondato su calcoli di probabilità e non di certezza, non rappresentano uno strumento di liquidazione tassativo ed inderogabile - costituisce non un obbligo, ma una facoltà del giudice del merito, che può ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ovvero applicare le suddette tabelle di capitalizzazione, ovvero ancora contemperare l'uno e l'altro criterio (utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa), oppure apportare alla liquidazione una riduzione in considerazione del cosiddetto scarto tra vita fisica e vita lavorativa - scarto del quale è legittimo tener conto anche nel caso in cui il soggetto danneggiato sia un minore -, atteso che le suddette tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media, rispetto alla quale la vita lavorativa ha una minor durata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)