Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 31/07/2002 (Rv. 556472 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE | Danno patrimoniale per invalidità permanente o temporanea - Reddito da prendere in considerazione - Triplo ammontare annuo della pensione sociale (art.4, comma terzo, legge n. 39 del 1977) - Criteri alternativi - Scelta del giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE
In tema di assicurazione della responsabilità civile automobilistica l'art. 4, comma terzo, legge 26 febbraio 1977, n.39,- il quale dispone che, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente o temporanea, il reddito che occorre considerare non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - implica che debba farsi riferimento all'importo della pensione sociale alla data dell'evento dannoso e della correlativa perdita del presunto reddito, rivalutabile fino alla data della liquidazione; quanto, poi, alla liquidazione del danno futuro, può farsi ricorso alle tabelle di cui al R.D. n.1403 del 1922, rapportato al coefficiente età- percentuale di invalidità residuata con base il triplo della pensione sociale e considerato lo scarto tra vita lavorativa e fisica, tenendo nel dovuto conto l'aumento della vita media rispetto al 1922. Tali criteri non sono, peraltro, tassativi, potendo il giudice del merito ricorrere anche ad altre regole quale l'equità di cui agli artt.1226 e 2056 cod. civ. ovvero ad entrambi i principi; tale scelta, costituendo giudizio di merito, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)