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Sez. 3, Sentenza n. 6941 del 23/06/1993 (Rv. 482878 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente | Tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie ovvero criterio equitativo - Applicabilità eventualmente congiunta - Facoltà discrezionale del giudice - Sottrazione al sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482878-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente

In materia di liquidazione del danno da invalidità permanente, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 - che, in quanto fondato su calcoli di probabilità e non di certezza, non rappresentano uno strumento di liquidazione tassativo ed inderogabile - costituisce non un obbligo, ma una facoltà del giudice del merito, che può ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ovvero applicare le suddette tabelle di capitalizzazione, ovvero ancora contemperare l'uno e l'altro criterio (utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa), oppure apportare alla liquidazione una riduzione in considerazione del cosiddetto scarto tra vita fisica e vita lavorativa, sempre secondo apprezzamenti sottratti al sindacato di legittimità, se congruamente motivati e scevri da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)