Sez. L, Sentenza n. 4765 del 27/05/1987 (Rv. 453418 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICA DI CAPO OFFICINA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICA DI CAPO OFFICINA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*
Nel caso in cui il lavoratore subordinato rivendichi l'attribuzione di una qualifica superiore, il giudice - la cui valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto, censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale - deve accertare le caratteristiche dell'attività lavorativa in concreto svolta dal lavoratore, individuare poi le categorie qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo applicabile nella specie ed infine raffrontare il risultato della prima indagine con le Disposizioni della normativa contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla suprema Corte, aveva, in particolare, ritenuto che le mansioni del lavoratore fossero caratterizzate da quella responsabilità amministrativa - intesa come autonoma attività organizzativa e di direzione del personale - costituente, ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo per i dipendenti di aziende commerciali, uno degli elementi distintivi della qualifica dei lavoratori del primo livello e, in particolare, del capo officina.) (V 3777/86, mass n 446635; (V 3433/84, mass n 495445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)