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Sez. L, Sentenza n. 318 del 16/01/1996 (Rv. 495445 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Procedura di consultazione sindacale - Eventuali dichiarazioni di intesa - Natura ed effetti tipici - Endoprocedimentali - Accordi aventi natura di contratto collettivo normativo - Ammissibilità - Qualificazione della concreta fattispecie - Giudizio di fatto attribuito al giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla dedotta stipulazione di un accordo di "rientro".
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495445-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La dichiarazione con cui, nell'ambito della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 ai fini dell'eventuale intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, e, in particolare, in occasione dell'eventuale "esame congiunto" (tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali), si dà atto della divergenza o convergenza di valutazioni, non ha la natura e gli effetti di un contratto, ma spiega effetti meramente endoprocedimentali, influenti esclusivamente sull'esercizio del potere amministrativo di autorizzazione all'integrazione salariale. Tuttavia tra imprenditore e sindacati possono intervenire - eventualmente nel corso della stessa procedura di consultazione - anche accordi intesi a disciplinare l'esercizio del potere del primo di collocare i lavoratori in cassa integrazione ed aventi (nel regime anteriore alla legge n. 223 del 1991) la natura giuridica e l'efficacia dei tipici contratti collettivi normativi. Conseguentemente spetta al giudice di merito, nell'ambito dei suoi poteri di accertamento del fatto (il cui esercizio è insindacabile in cassazione in caso di motivazione adeguata e rispetto delle norme sulla interpretazione dei contratti), individuare la natura giuridica e la portata delle dichiarazioni intervenute tra datore di lavoro e sindacati in occasione delle procedure di consultazione sindacale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che le dichiarazioni di intesa dedotte di lavoratori interessati quali costitutive di un loro diritto al rientro in azienda avessero il valore di un contratto idoneo ad impegnare in tal senso il datore di lavoro, valorizzando elementi quali l'assenza di trattative sulla gestione della crisi aziendale e il tenore letterale delle espressioni adoperate dalle parti, indicative meramente di una convergenza di valutazioni e di una considerazione dei rientri a livello di prognosi circa l'evoluzione della crisi).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)