Sez. U, Sentenza n. 7425 del 05/10/1987 (Rv. 455424 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - IN GENERE - RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - IN GENERE - RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
Con riguardo alla richiesta al pretore di disporre in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., la sospensione di procedura di riscossione coattiva di imposte sul reddito, deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, considerando che il potere di sospendere quella procedura esula dalle attribuzioni del giudice ordinario, così come da quelle di qualsiasi altro giudice, comprese le commissioni tributarie, e spetta, in Sede amministrativa, all'intendente di finanza, a norma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, mentre la tutela delle posizioni soggettive del contribuente resta consentita mediante ricorso al giudice amministrativo, in Sede di giurisdizione di legittimità, contro le determinazioni dell'intendente medesimo. (V 1471/80, mass n 405027).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)