Sez. U, Sentenza n. 5775 del 22/12/1989 (Rv. 464676 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972 - DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ESECUZIONE DELL'INGIUNZIONE FISCALE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972 - DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ESECUZIONE DELL'INGIUNZIONE FISCALE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
Anche in tema d'INVIM, nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve dichiararsi il difetto assoluto di giurisdizione, sulla domanda proposta dal contribuente per ottenere in via cautelare la sospensione dell'esecuzione della ingiunzione fiscale, in considerazione della spettanza del relativo potere, in Sede amministrativa, all'intendente di finanza, nonché dell'inapplicabilità dell'art. 3 del R.d. 14 aprile 1910 n. 639 (art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in relazione all'art. 54 quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634). (V 1501/88, mass n 457590; (V 7425/87, mass n 455424).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 54 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)