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Sez. 5, Sentenza n. 4327 del 26/03/2002 (Rv. 553289 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | C.d. "contratto condizionato di mutuo edilizio" - Contratto di finanziamento, rientrante nella previsione dagli artt. 15 e ss. del d.P.R. n. 601 del 1973 - Configurabilità - Natura consensuale, e non reale, del contratto - Conseguenze in ordine al momento perfezionativo ed all'aliquota applicabile dell'imposta sostitutiva.
Stato
decisa il 2002-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553289-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE

In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, il c.d. contratto condizionato di mutuo edilizio, stipulato ai sensi dell'art. 16 del T.U. delle leggi sul credito fondiario (approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646), configura una operazione di finanziamento a lungo termine - rientrante, quindi, nel regime agevolato di cui agli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 -, e costituisce, a differenza del contratto di mutuo (di natura reale ad efficacia obbligatoria), un contratto consensuale (c.d. contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, legale o convenzionale), oneroso ed atipico, che assolve essenzialmente funzione creditizia (al pari dell'apertura di credito) e nel quale la consegna della somma rappresenta esecuzione dell'obbligazione principale e non elemento costitutivo del contratto. Ne consegue che il momento perfezionativo del contratto medesimo è quello della stipula dell'atto pubblico, a nulla rilevando l'apposizione di condizioni, e che, pertanto, a tale momento occorre fare riferimento per stabilire l'entità dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del citato d.P.R. n. 601 del 1973, tenendo conto che l'aliquota del 2 per cento, stabilita dall'art. 18 del d.P.R. medesimo, è stata ridotta allo 0, 25 per cento a decorrere dal 15 maggio 1988, data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1988 (di conversione del D.L. n. 70 del 1988), il cui art. 10, comma secondo bis, ha operato detta riduzione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 16, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 18, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 10, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)