Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 15/02/2001 (Rv. 543877 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE | Nozione - Ambito - Fatto materiale accertato dal giudice penale quale antecedente logico della decisione ancorché non espressamente enunciato nel capo di imputazione - Efficacia vincolante nel giudizio civile - Sussistenza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE
Nei fatti materiali che, secondo il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen., sono stati investiti dalla statuizione del giudice penale ed hanno quindi efficacia vincolante nel giudizio civile nel quale si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipenda dal loro accertamento, devono comprendersi non soltanto quelli enunciati espressamente nel capo di imputazione quali elementi costitutivi del reato contestato, ma in genere tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condanna dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)