Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 19/05/2003 (Rv. 563263 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) | Disciplina del nuovo codice di procedura penale abolitivo della formula di assoluzione per insufficienza di prove - Efficacia del giudicato penale di assoluzione nel successivo giudizio civile - Limiti - Condizioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA)
In tema di rapporti tra il giudizio penale e quello civile, il giudicato penale produce gli effetti preclusivi previsti dall'art. 652 cod. proc. pen. solo quando contiene un effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto o dell'impossibilità di attribuirlo all'imputato e non quando l'assoluzione sia motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o all'attribuibilità di esso all'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Pen. art. 654, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)