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Sez. 3 - , Ordinanza n. 17084 del 11/07/2017 (Rv. 644966 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento lesivo - Derivazione probabilistica dell'infezione dalla trasfusione - Sufficienza - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644966-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l’evento obiettivo dell’infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)