Sez. 1, Sentenza n. 24834 del 24/11/2005 (Rv. 585023 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Requisiti - Necessità di indicare le norme applicabili - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità della consistenza delle argomentazioni - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Il requisito della specificità dei motivi d'appello, fissato a pena d'inammissibilità dall'art. 342 cod. proc. civ., esige la formulazione di censure che siano attinenti alla "ratio" della sentenza impugnata e contengano notazioni in fatto e in diritto potenzialmente in grado di infirmarla, senza che si richieda lo specifico richiamo delle norme applicabili (spettando al giudice d'individuarle), e senza che rilevi, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'indagine in ordine alla dimostrazione, alla consistenza e alla decisività delle allegazioni dell'appellante, trattandosi di questioni influenti in sede di esame del fondamento del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)