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Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 24/03/2000 (Rv. 535048 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Portata - Contrapposizione di argomentazioni confutative alle argomentazioni contenute in sentenza - Necessità - Impugnazione in toto della sentenza - Fattore esonerante - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535048-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

Nel giudizio d'appello - che non è un "iudicium novum" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne deriva che, nell'atto d'appello (e non in atti successivi e in particolare, nella comparsa conclusionale) ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)