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Sez. 5, Sentenza n. 11647 del 15/05/2013 (Rv. 626994 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Reddito da plusvalenze - Assoggettabilità a tassazione - Terreni inseriti in piano di edilizia popolare - Applicabilità dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626994-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, all'inclusione dei terreni in un piano per l'edilizia popolare (nella specie, approvato con decreto assessorale regionale) consegue la diretta applicabilità dell'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale prevede l'applicazione dell'art. 81, comma primo, lett. b), ultima parte (previgente numerazione) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, alle plusvalenze realizzate mediante percezione della indennità a seguito di procedura di espropriazione per pubblica utilità o cessione di terreni fabbricabili, nonché acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relative a terreni destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)