Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13420 del 26/05/2017 (Rv. 644375 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa - Ritenuta sulla tassazione a titolo di imposta - Art. 11, commi 5, 6 e 7, della l. n. 413 del 1991 - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20 per cento, a titolo di IRPEF, effettuata dall'Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch'essa nell'ambito di operatività dell'art. 11, commi 5, 6, e 7, della l. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carente "ab origine" o dichiarato illegittimo successivamente.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)