diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1572 del 03/02/2001 (Rv. 543642 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE | Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Non applicabilità alle società di persone esercitanti in via esclusiva attività agricola - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543642-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE

Alle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono in via esclusiva attività agricola nei limiti di cui all'articolo 29 TUIR non si applica l'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal D.L. n. 394 del 1992; l'inapplicabilità non opera in caso di svolgimento anche di attività commerciale, senza che rilevi l'incidenza percentuale di quest'ultima rispetto a quella complessivamente svolta dalla società né la sua natura complementare o sussidiaria.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29, Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 CORTE COST., DM Finanze 07/01/1993

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)