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Sez. 5, Sentenza n. 17027 del 26/08/2004 (Rv. 576272 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società cooperative - Applicazione - Limiti - Diritto al rimborso - Oneri delle società contribuenti.
Stato
decisa il 2004-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576272-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di imposta sul patrimonio netto delle imprese, le società cooperative, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito in legge 26 novembre 1992, n. 461, erano assoggettate all'imposta sul patrimonio netto diminuito delle riserve indivisibili e solo a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 (primo comma dell'art. 2), convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, sono state assoggettate all'imposta anche per la parte in precedenza esclusa. Ne consegue che, sino alla entrata in vigore del decreto stesso, le società cooperative erano comunque tenute all'imposta sul patrimonio netto "diminuito delle riserve indivisibili" e quindi, ai fini del rimborso, erano tenute ad indicare, nel rispetto del principio della domanda, se e quale parte delle imposte versate si riferisse alle riserve indivisibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legge 02/10/1995 num. 415 art. 5 CORTE COST., Legge 29/11/1995 num. 507 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)